Norme Antiriciclaggio - Libretti di deposito al portatore
Si informa la spettabile clientela che, in conseguenza dell’emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
a decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, NOMINATIVI ed è VIETATO il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
La violazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore delle predette disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della citata sanzione.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.