Assegni - spendita del nome dell'ente/società
Si comunica che l’Associazione Bancaria Italiana con parere n. 1349 del 05/05/2017 ha definitivamente ribadito il seguente principio:
"In mancanza della spendita del nome dell'ente, la banca deve rifiutare il pagamento dell'assegno sottoscritto dal rappresentante a suo nome. Ai fini del protesto, così come dell'iscrizione in CAI di cui all'art. 9 legge 386/90, la causale di riferimento dovrà essere dunque MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE e l'iscrizione andrà effettuata a nome del rappresentante che ha agito senza spendita del nome della società."
Pertanto, nel ribadire la necessità che TUTTI GLI ASSEGNI BANCARI tratti sul conto corrente intestato a enti/società RECHINO IL TIMBRO/SPENDITA DEL NOME DELLA STESSA oltre la firma del procuratore, Vi comunichiamo che anche in presenza di fondi, gli assegni emessi senza timbro/spendita del nome della società, comporteranno l’iscrizione in centrale Allarme Interbancaria per mancanza di autorizzazione a nome del firmatario dell’assegno.
Le filiali sono a disposizione per ogni chiarimento.