Come si diventa soci

Vivi da protagonista le scelte della tua banca

DNF 2023

Come di diventa soci

Vuoi maggiori informazioni? Rivolgiti alla filiale più vicina.

Come di diventa soci

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Soci non si nasce, ma si diventa; possono diventarlo tutte le persone fisiche e giuridiche, le società, i consorzi, gli enti e le associazioni che operano nel territorio di competenza della banca.

ESSERE SOCIO

Essere socio significa appartenere ad una cooperativa dove si svolgono attività concrete per il benessere comune. Questo elemento, fondamentale, fa sì che le conseguenze siano la partecipazione alle attività della banca, sia di carattere istituzionale, sia nell'ambito più sociale, con incontri e manifestazioni, dove l'elemento del rafforzamento dei rapporti personali è la base per la reciproca conoscenza e la crescita della comunità locale.
Il Socio è comunque cliente privilegiato della Banca, dove può riscontrare rapporti di favore e dove trova particolari attenzioni: iniziative in questo senso sono le attività di credito e finanza con particolari condizioni a favore dei soci.

ADESIONE

Per poter aderire alla compagine sociale della nostra Banca è sufficiente rivolgersi alla Filiale ubicata nel proprio territorio di competenza. Il personale fornirà tutte le informazioni in merito ed aiuterà l’interessato a svolgere le pratiche necessarie.

I BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO E VIVERE DA PROTAGONISTA NELLA PROPRIA COMUNITA':

 

  • scoprire che la tua Banca di Credito Cooperativo è differente, perché mette al primo posto le persone.
  • appartenere ad una Istituzione storicamente radicata nel tessuto socio-economico del tuo territorio, da 30 anni.
  • usufruire delle agevolazioni, dei servizi e delle opportunità che la banca riserva ai propri Soci.
  • impegnarsi insieme alla tua banca a diffondere i valori della solidarietà e della mutualità con la consapevolezza che la banca stessa reinveste la ricchezza prodotta a beneficio del territorio in cui abiti, vivi e lavori.
  • operare con un’azienda che si distingue per il suo orientamento al sociale e sceglie di costruire il bene comune a beneficio dei Soci e della comunità locale.
  • operare con un’azienda che tiene conto e integra le tematiche sociali e ambientali nel suo comportamento operativo e nello sviluppo dell’attività d’impresa.
  • partecipare ogni anno all’assemblea dei Soci, unici proprietari della banca, per determinare le strategie aziendali ed approvare i bilanci.
  • essere informato, conoscere e condividere obiettivi, intenti, programmi ed iniziative della tua banca.
  • comunicare più facilmente con la tua banca, sentendoti parte integrante, e ricevendo un trattamento e una consulenza personalizzata, con soluzioni per le diverse e particolari esigenze di ognuno.

 

 

 


RIASSUMIAMO DI SEGUITO ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO CHE RIPORTANO I REQUISITI PRINCIPALI:


  • 7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all’articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore:
    • le persone fisiche e giuridiche;
    • le società di ogni tipo regolarmente costituite;
    • i consorzi;
    • gli enti;
    • le associazioni

Soggetti giuridici che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

  • 7.2. É fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all’art. 7.1 che precede.
  • 7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
  • 7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell’articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

  • siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;

  • non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;

  • svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;

  • siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.
  • 9.1. Per l’ammissione a Socio Cooperatore, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.

  • 9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.

  • 9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell’articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell’ammissione a Socio Cooperatore della Società.

  • 9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci Cooperatori.

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